La detrazione portata al 110% mette al centro isolamento termico e climatizzazione
La detrazione portata al 110% mette al centro isolamento termico e climatizzazione
Preso atto di quanto deciso dalla Consulta delle Associazioni degli Amministratori di Condominio, costituita dalle sigle associative: ABICONF, A.I.A.C., A.L.A.C., A.N.AMM.I, A.N.A.P.I., A.P., APAC, A.R.A.I., F.N.A., UNAI, nella riunione del giorno 18 maggio 2020, in relazione alla Tenuta delle Assemblee Condominiali in modalità classica e alle Assemblea in Videoconferenza, UNAI è giunta alla determinazione di partecipare, ai propri iscritti, le considerazioni che seguono.
Per quanto alle assemblee fisiche va evidenziato:
1. che il DL 33 del 16 maggio 2020 in G.U. 125 del 16 maggio 2020, all’art. 1 comma 10 prevede che: “le riunioni si svolgoni garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” .
2. che il DPCM 17.05.2020 sancisce:
all’art. 1, p. 1, co. m) “Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.”;
all’allegato 17 – Uffici aperti al pubblico: “Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina;
Per quanto alle assemblee in presenza va evidenziato:
3. che il Codice civile, in relazione all’applicazione analogica:
all’art. 12 delle “preleggi” dispone “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.”; di conseguenza l’art. 12 delle “preleggi”, invocato da quanti vorrebbero fare riferimento, in via analogica, alla normativa in materia societaria, è interdetto in quanto, nell’ambito del condominio, l’assemblea è iper regolamentata dagli artt. 66 e 67 disp. att. cod. civ. e inoltre art. 1135, 1136, 1137 c.c.,
Per questo , all’unanimità le associazioni costituenti la Consulta hanno convenuto di diramare il seguente comunicato.
«Le associazioni di seguito menzionate, dopo approfondita analisi dei dettati legislativi al momento disponibili e fatte le debite considerazioni di opportunità, ritengono di suggerire ai propri iscritti di astenersi, per il momento, dal convocare assemblee in video conferenza perché il quadro legislativo a riguardo non è chiaro e sconsigliano inoltre di convocare assemblee in presenza considerata l’assenza di più precise disposizioni legislative e tenuto conto delle gravi responsabilità che incombono sull’amministratore, in caso di contagio.”
Sarà cura di UNAI sollecitare in nostri referenti politici affinché siano emanate disposizioni chiare in materia e si smetta di legiferare “sulla testa” degli amministratori.
E’ risaputo ormai che la lingua italiana, per molti di quelli che dovrebbero rappresentarci, è diventata una variabile indipendente (quando non è addirittura una “emerita sconosciuta”) ma la parola “riunione” non è sinonimo di “assemblea”. Questo valga di monito anche per tutti i sapienti senza sapere che pontificano senza titolo per essere papa.
Dal momento che il Codice agli artt. 1129, 1130, 1130-bis,1135, 1136, 1137, 1138 c.c., e in particolare negli artt. 66 e 67 disp. att. cod. civ. usa la parola “assemblea” i signori della politica ci facciano la cortesia di usare quella, perché l’amministratore non può essere il capro espiatorio di inadempimenti altrui».
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21)
(Fonte Gazzetta Ufficiale)
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
16 Maggio 2020
Il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 15 maggio 2020, alle ore 13.00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
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COIVD-19, MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
-Spostamenti
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
– Attività economiche, produttive e sociali
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
– Sanzioni
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
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DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO SUGLI ENTI LOCALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Maniace (CT) in esito ad accertati condizionamenti della vita amministrativa da parte delle organizzazioni criminali locali.
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LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato nove leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare:
la legge della Regione Campania n. 6 del 12/03/2020, recante “Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede e modifiche urgenti di leggi regionali in materia di governo del territorio”;
la legge della Regione Basilicata n. 12 del 20/03/2020, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”;
la legge della Regione Umbria n. 1 del 20/03/2020, recante “Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria”;
la legge della Regione Umbria n. 2 del 20/03/2020, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)”;
la legge della Regione Umbria n. 3 del 20/03/2020, recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022”;
la legge della Regione Valle d’Aosta n. 4 del 25/03/2020, recante “Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
la legge della Regione Puglia n. 8 del 27/03/2020, recante “Interventi regionali di tutela e valorizzazione processioni della settimana santa: le settimane sante pugliesi patrimonio immateriale della Regione”;
la legge della Regione Puglia n. 10 del 27/03/202019, recante “Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli archivi storici della Puglia”.
la legge della Regione Puglia n. 11 del 27/03/2020 “Esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.
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Il Consiglio dei Ministri, sospeso alle 16.05, è ripreso alle 17.40. Sospeso nuovamente alle 18.05, è ripreso alle 22.55 ed è terminato all’1.20 di sabato 16 maggio 2020.
(Fonte Governo.it)
DL Rilancio 13-05-2020
Si informa che lo Studio Parisi riaprirà al pubblico a partire dal 18 maggio.
I locali ed il personale dello Studio saranno provvisti dei previsti DPI e l’ingresso sarà contingentato, previo appuntamento, per evitare assembramenti.
L’interesse verso la categoria degli amministratori di condominio dalla Camera dei deputati con l’emendamento in lavorazione dal M5S, ora passa anche per il Senato attraverso la predisposizione di una interrogazione parlamentare che sta sviluppando l’opposizione con il senatore Antonio Saccone. Camere diverse, ruoli e orientamenti politici anche, ma la finalità appare univoca.
L’annuncio dell’interrogazione
«Le associazioni di categoria degli amministratori condominiali sono seriamente preoccupate per l’avvicinarsi dello scadere dei termini di legge per l’approvazione dei bilanci annuali e, visto il divieto di assembramento previsto e reiterato dai diversi Dpcm emanati dal governo, temono di ricadere nelle disposizioni normative vigenti che prevedono per l’inadempienza nel convocare le necessarie assemblee, di poter essere rimossi dall’incarico».
Questo è quanto riportato in una nota dal senatore Antonio Saccone (F.I. – Udc), il quale annuncia: «non essendo stata prevista da nessun Dpcm fino ad oggi emanato dal governo una soluzione a tale problematica nè una proroga dei termini di legge, presenterò un’interrogazione parlamentare ai ministri della Giustizia, dell’innovazione tecnologica e dello Sviluppo Economico».
Le assemblee da remoto da regolamentare
Il senatore fa inoltre notare che «l’assemblea condominiale viene regolamentata dall’articolo 1136 Codice civile la quale però non precisa se l’intervento debba essere con una presenza fisica oppure anche da remoto o virtuale. L’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile, invece, stabilisce che l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale deve indicare espressamente il luogo dove si svolge la riunione, facendo intendere che deve essere un luogo fisico, come ha confermato la giurisprudenza di legittimità, lasciando intendere che questa norma è inderogabile».
La proroga dei rendiconti fino al 31 dicembre 2020
Il comunicato però lascia intendere che si interverrà in maniera più incisiva rispetto alla richiesta di intervento amministrativo, palesandosi come impellente un’attività più incisiva e risolutiva: «ad un immediato intervento amministrativo, occorre far seguire anche un mirato intervento legislativo, sulla scorta degli studi già apportati dagli esperti del settore, poiché la normativa condominiale non prevede la possibilità di effettuare assemblee in videoconferenza. Nella situazione attuale, vi è un blocco totale delle attività condominiali, salvo iniziative assunte in via autonoma dall’amministratore di condominio, tra le quali non rientra l’obbligo di cui all’articolo 1130, numero 10 Codice civile che prevede di ‘redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni’, ossia entro il 30 giugno 2020: una eventuale inadempienza sotto questo punto di vista comporta la revoca dell’amministratore».
Chiude quindi il senatore con l’annuncio: «Chiederò, pertanto ai ministri competenti se non sia il caso di prorogare l’attuale termine di 6 mesi di ulteriori 6, ovvero fino al 31 dicembre 2020».
Conclusioni
Che maggioranza e opposizione per una volta confermino le loro intenzioni, che Camera e Sanato si uniscano nei comuni intenti è importante. Chissà che non si intervenga non solo per tamponare la situazione emergenziale, maanche successivamente per riscontrare le tante esigenze di modifica radicale e strutturale del sistema condominiale.
C’è tanto da lavorare, si auspica quindi che le Camere, i ministri, la maggioranza e l’opposizione guardino al settore con occhio propositivo, ricordandosi che il 70% della popolazione italiana vive in condominio.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
ORDINANZA 25/2020 – MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 RELATIVE A INTERPRETAZIONE ATTUATIVA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DPCM DEL 26 APRILE 2020.
(Fonte Regione Liguria)
Leggi l’Ordinanza
Ordinanza Fase 2
03-05-2020
Data di scadenza: 17-05-2020
Il sindaco di Imperia Claudio Scajola ha firmato l’ordinanza di avvio della Fase 2 secondo le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il testo, valido dal 4 maggio al 17 maggio 2020, prevede:
a) apertura dei seguenti luoghi pubblici:
passeggiate litoranee (Piazzale Santa Lucia a Borgo Prino, i marciapiedi lato mare di Lungomare Colombo e Via Lamboglia, Piazzetta Leonardo Dulbecco, Spianata Varese, Passeggiata Moriani, Passeggiata Aicardi, Calata Anselmi, i moli del nuovo Porto Turistico, il Parco Urbano San Leonardo, Calata Cuneo, il Molo Lungo del Porto Di Oneglia, Spianata Peri lato mare, Via A.S. Novaro lato mare, giardini Luciano Berio, la Rabina);
spiagge e le scogliere di tutta la fascia costiera comunale;
tutti i giardini e i parchi pubblici, Largo Ghiglia, Piazza della Vittoria compresi i cimiteri cittadini (precisando che per i servizi funebri di seppellimento o tumulazione sono consentite solo con la partecipazione dei congiunti fino ad un massimo di 15 persone);
L’apertura delle suddette aree è consentita a condizione che venga rispettato il divieto di assembramento ed il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
b) utilizzo delle panchine pubbliche con una distanza non inferiore al metro da parte dell’utenza;
c) apertura dei distributori automatici di somministrazione di alimenti e bevande collocati su aree pubbliche sino alle ore 21,00;
d) è consentito allontanarsi dalla propria residenza o abituale dimora per lo sgambamento e i bisogni fisiologici del proprio animale domestico;
e) è consentito lo svolgimento di tutte le diverse attività sportive e motorie (quali ad esempio: pesca, windsurf, sport acquatici, equitazione, bici) esclusivamente in modalità individuale o con persone conviventi, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività;
f) è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare. Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo.
g) è sospesa per gli esercizi di cui alla lett. f) ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.
h) sono consentite le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, in luoghi pubblici o privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.
i) è consentita la vendita di abbigliamento e calzature per bambini e neonati all’interno di negozi specializzati, ovvero nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;
l) è consentito svolgere passeggiate all’aria aperta in modo individuale o con conviventi della stessa abitazione;
m) è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo alle condizioni che lo spostamento sia consentito ad una sola persona e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza;
n) è consentita la vendita di prodotti florivivaistici, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizanti e simili nelle imprese agricole e negli esercizi commerciali;
o) è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, su appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone e garantendo il distanziamento sociale;
p) sono consentiti gli spostamenti in autovetture con un passeggero sul sedile posteriore e, se è convivente con il guidatore, anche sul sedile anteriore;
q) sono consentiti gli spostamenti con motoveicoli in due se il passeggero è convivente con il guidatore;
r) nelle giornate di domenica 10 maggio e 17 maggio 2020 l’orario di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa del settore merceologico alimentare è fissata entro le ore 15.00;
s) è obbligatorio l’uso delle mascherine per tutti gli esercenti degli esercizi commerciali al dettaglio, delle attività economiche e dei servizi di cui è consentita l’apertura dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020, per i clienti e l’utenza degli stessi, nonchè se si parla con altre persone;
t) la disattivazione dei controlli con varco elettronico della zone a traffico limitato del Parasio e di Borgo Marina e l’utilizzazione dei parcheggi in modalità gratuita presso Piazza Duomo, Senatore Amadeo e Maestri del Commercio sino alle ore 24,00 del 31 maggio 2020;
u) la proroga delle disposizione impartite con la delibera della Giunta Comunale n. 106 del 17/3/2020 e n. 110 del 27/3/2020, richiamate in premessa in merito alle misure di contenimento dal contagio da covid-19 sull’organizzazione del lavoro, sino alle ore 24,00 del 17 maggio 2020.
Ultima modifica
03/05/2020
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ven 17 apr, 2020 – È quanto previsto dall’ordinanza firmata dal sindaco, che integra le disposizioni già assunte al fine di ridurre i rischi di contagio da COVID 19 sul territorio comunale. La decisione arriva alla luce della prima fornitura di mascherine ….
CINGHIALI, ORDINANZA DEL SINDACO
ven 20 set, 2019 – Si pubblica in allegato l’ordinanza del sindaco di Imperia con la quale si adottano misure necessarie al contenimento degli ungulati appartenenti alla famiglia dei cinghiali sul territorio cittadino.
(Fonte Comune di Imperia)